STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE C.S.E.
Art. 1 (Costituzione e sede)
E’ costituita con sede in Latina , C.so della Repubblica n. 141, l’Associazione denominata “Associazione C.S.E.
L’Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS” .
L’Associazione è senza fini di lucro, libera, apolitica, apartitica, autonoma nei confronti delle altre associazioni di categoria ed ha diffusione su tutto il territorio nazionale. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali ed uffici distaccati.
L’Associazione adotta un proprio logo ( il logo della società scientifica si presenta con un linea di colore verde che rappresenta un onda QRS come da segno elettrico cardiaco tipo Blocco di Branca di 1° grado, che trova sul lato alto sinistro un cuore di colore rosso, sul lato inferiore sinistro la scritta “ emergency, Scientific Committe, sul lato superiore destro la scritta C al centro della fine deltratto QRS una S e sul lato inferiore destro una E) che la identifica sulla carta intestata, sui manifesti, sulle locandine, sui programmi ai quali essa partecipa. In caso di uso illecito del logo si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Art. 2 (Carattere dell’Associazione)
L’associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito il comitato di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
Art. 3 (Durata dell’Associazione)
La durata dell’associazione è illimitata ed avrà termine quando verrà a cessare lo scopo per cui è stata costituita o quando non sarà possibile il suo proseguimento con delibera dell’assemblea dei soci.
Art. 4 (Scopi e attività dell’Associazione)
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell’associazione è quello di salvaguardare la vita umana attraverso la sensibilizzazione, promozione, divulgazione, diffusione e l’insegnamento di nozioni delle tecniche di soccorso sanitario in Italia e promuovere la collaborazione interdisciplinare e la ottimizzazione delle risorse a tal fine.
Per la divulgazione e realizzazione di tali scopi ci si potrà avvalere anche del supporto telematico attraverso e-learning.
L’associazione può stabilire protocolli d’intesa con analoghe associazioni italiane o straniere.
In questa prospettiva l’associazione intende, fra l’altro:
- diffondere su tutto il territorio nazionale le linee guida per la pratica del soccorso sanitario;
- promuovere attività di verifica e controllo della qualità delle pratiche di soccorso sanitario, al fine di giungere alla standardizzazione delle procedure, delle modalità di documentazione degli interventi di primo soccorso, rendendo così la raccolta e l’elaborazione di dati statistici;
- elaborare e/o adattare a livello nazionale programmi di addestramento destinati a tutti i potenziali utenti, dal semplice cittadino alle figure professionali sanitarie, procedendo d‘intesa con le organizzazioni scientifiche anche internazionali riconosciute, all’accredito degli operatori e delle istituzioni che operano nel settore della formazione del soccorso sanitario;
- promuovere e coordinare studi e attività di ricerca inerenti la pratica del soccorso sanitario;
- diffondere su tutto il territorio nazionale la coscienza dell’importanza delle nozioni di soccorso sanitario;
- promuovere ogni forma di cooperazione scientifica con l’industria per la realizzazione degli scopi istituzionali;
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’associazione si propone di promuovere e diffondere direttamente, oppure in collaborazione con organismi pubblici e privati, ivi compresi gli Enti :
- la formazione di una coscienza pubblica, sensibilizzando l’attenzione del mondo scientifico, istituzionale e dei sistemi di informazione alla pratica di soccorso sanitario e ai problemi a essa connessi;
- banche dati, pubblicazioni e documentazione di ogni genere scientifica, letteraria, audiovisiva, elettronica ecc. concernente l’applicazione delle modalità del soccorso sanitario;
- corsi di aggiornamento al fine di qualificare e/o riqualificare l’orientamento e la formazione professionale anche attraverso convenzioni stipulate con le Regioni, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Università altri enti pubblici e privati ferme restando le possibilità della formazione attraverso le proprie scuole ordinate allo scopo specifico;
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, acquistare sia a titolo oneroso o a titolo gratuito , possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, beni mobili registrati che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; compiere tutte le operazioni assicurative, creditizie e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 5 (Requisiti dei soci)
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo un’istruttoria intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti come appresso descritti e la volontà di cooperare al conseguimento degli scopi sociali.
In particolare possono essere soci dell’Associazione esclusivamente coloro che operano attivamente nel settore RCP intra od extraospedaliera e che nel contempo:
a) intendono sviluppare un approccio alla rianimazione cardiopolmonare e cerebrale teso alla standardizzazione delle procedure in conformità agli orientamenti internazionali;
b) vogliono contribuire con la propria attività professionale e personale a migliorare la qualità delle cure rianimatorie, anche sotto il profilo di un maggior coordinamento fra i diversi enti deputati all’erogazione dei servizi sanitari;
c) intendono collaborare nel sostenere lo sforzo dell’Associazione nel perseguimento dei suoi scopi;
Coloro che vogliono associarsi propongono la loro candidatura al Consiglio Direttivo, corredata dal proprio curriculum professionale e scientifico.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Art. 6 (Categorie dei soci)
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
a) Soci Fondatori
b) Soci Sostenitori,
c) Soci Ordinari,
d) Soci Onorari.
a) Sono soci fondatori coloro che hanno fattivamente promosso l’associazione, che ne hanno creato lo sviluppo e che hanno presenziato all’atto istitutivo del presente Statuto. Essi fanno parte di diritto del Comitato Scientifico di Emergenza e non possono essere esclusi dall’Associazione se non per indegnità.
b) Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che intendono adoperarsi fattivamente nell’associazione, sia attraverso iniziative di particolare rilievo sia con versamento di contributo volontario di libera entità.
c) Sono soci ordinari tutti coloro che sono ammessi all’associazione dopo la fondazione mediante il versamento di una quota di ammissione e di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
d) Sono soci Onorari coloro che per le loro conoscenze e loro capacità nell’ambito medico, scientifico, culturale, ecc svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell’Associazione.
Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo e, una volta accettata formalmente la nomina, sono esonerati dal versamento delle quote associative; possono partecipare su invito del presidente all’assemblea dei soci con diritto di parola ma non di voto e alle sedute del Consiglio Direttivo sempre senza diritto di voto.
La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Art. 7 (Ammissione e diritti dei soci)
L’ammissione dei soci è libera.
L’iscrizione all’Associazione avviene tramite domanda scritta di ammissione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo , contenente i dati e gli elementi richiesti nell’apposito modulo e
spedita all’indirizzo della sede sociale dell’Associazione.
Nel caso di persone giuridiche la richiesta deve indicare il nominativo di una sola persona fisica che lo rappresenta; essa deve essere altresì corredata da atto deliberativo legalmente valido.
Nella domanda di ammissione a socio deve essere precisato che il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e tutte le deliberazione adottate dagli organi sociali.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate.
L’iscrizione decorre dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo lettera di dimissioni del socio indirizzata al Presidente.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto di proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali nei limiti previsti dallo statuto.
Il numero degli iscritti è illimitato.
L’iscrizione all’Associazione non preclude la facoltà di iscrizione ad altre associazioni o società scientifiche.
Inoltre gli associati hanno diritto:
- di frequentare i locali negli orari e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- di avvalersi dei beni e servizi loro offerti dall’associazione;
- di partecipare attivamente alla vita dell’associazione nei modi previsti dallo statuto, per il conseguimento dei suoi scopi.
Corso della Repubblica,141 - 04100 Latina tel. 3283217442 e-mail
Art. 8 (Doveri dei soci)
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
All’atto della ammissione ed entro il giorno 31 Gennaio di ogni anno i soci devono versare la quota associativa stabilita per l’anno in corso. I contributi annuali sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione dei soci.
Art 9 (Sanzioni disciplinari)
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque leda col suo comportamento il buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.
Il ricorso dovrà essere presentato, adeguatamente motivato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
e) per morte
In caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente nel corso dell’anno , la quota associativa non è restituibile.
Art. 11 (Organi dell’Associazione)
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
-Il Segretario;
- Il Comitato Tecnico Scientifico,
- il Collegio dei Probiviri (facoltativo) ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo) ,
- Commissioni.
Tutte le cariche sociali , ad eccezione di quanto previsto nell’art.25 per il Collegio dei Revisori, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione previa autorizzazione del Segretario. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Art. 12 (Partecipazione all’Assemblea)
L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno due terzi dei soci.
Art. 13 (Convocazione dell’Assemblea)
La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie avverrà almeno venti giorni prima della data stabilita mediante affissione nella Sede Sociale, ovvero con comunicazione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà specificare il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
L’Assemblea straordinaria delibera, anche, le modificazioni dello Statuto. Tale assemblea è valida se hanno partecipato almeno tre quarti degli associati e la maggioranza dei presenti ha votato a favore delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 15 (Forma di votazione dell’Assemblea)
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
Art. 16 (Compiti dell’Assemblea)
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi ( 30 aprile) e preventivi (30 novrmbre) e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti;
c) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale
posto all’ordine del giorno;
- in sede straordinaria
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro dieci giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno.
Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:
- attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea dei soci;
- predisporre annualmente il rendiconto consuntivo-contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’Assemblea;
- determina l’ammontare della quota di ammissione, le quote ordinarie e straordinarie nonché la penale per i ritardi nei versamenti;
- predisporre tutti gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria
amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- indire e patrocinare manifestazioni;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- nominare, su proposta del Presidente, un segretario che può anche non essere membro del Consiglio Direttivo e non socio dell’Associazione ;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione
e dipendenza anche nelle eventuali sedi secondarie, filiali e uffici distaccati;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- istituire il Comitato Tecnico Scientifico nonché nominare i membri dello stesso;
Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall’Assemblea ordinaria tra i soci.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno:
il Presidente,
il Vice - Presidente,
il Segretario.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.
Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, contenenti gli argomenti posti all’ordine del giorno devono essere convocate dal Presidente mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica, almeno dieci giorni prima.
In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai
presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di
singole persone fisiche che hanno particolari requisiti di esperienza.
Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 20 (Compiti del Presidente)
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione stessa, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale, unitamente al Consiglio Direttivo della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva da convocare entro un mese.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci
che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice-presidente costituisce prova per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Il Presidente, dietro il consenso unanime del Consiglio Direttivo, può nominare tra i soci ordinari che non abbiano alcuna carica all’interno dell’associazione, delegati regionali e provinciali. La doppia carica nell’ambito dell’associazione è incompatibile per tutti.
La nomina del primo Presidente avviene all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori.
Art. 21 (Il Segretario)
Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi incarichi.
In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, provvede alla tenuta dei libri contabili, agli incombenti di carattere contabile, amministrativo e fiscale, sui quali riferisce al Consiglio Direttivo. Provvede altresì a predisporre una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, da presentare all’Assemblea, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il suo mandato dura tre anni.
Su proposta del Presidente, il segretario può anche non essere membro del Consiglio Direttivo. Sempre su proposta del Presidente, il segretario può anche essere non socio dell’Associazione purché dotato di esperienza in campo contabile ed amministrativo.
Art. 22 (Il Comitato Tecnico Scientifico)
L’associazione può costituire o far proprio un Comitato Tecnico Scientifico avente funzione consultiva di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e supporto nella definizione di linee strategiche, nella valutazione dei progetti presentati, nella elaborazione di programmi di ricerca, studio, formazione, sviluppo scientifico, organizzativo e culturale per l’emergenza e l’urgenza sanitaria.
Il Comitato dovrà essere composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di venti membri scelti tra i soci dell’Associazione dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui i membri del Comitato si riducano al di sotto del minimo stabilito, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.
I membri del Comitato una volta eletti restano in carico per tre anni e sono rieleggibili.
Esso elegge nel suo seno:
il Presidente,
il Vice - Presidente,
il Segretario.
Art. 23 (Il Collegio dei Probiviri - facoltativo)
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.
Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.
Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Art. 24 (Revisori dei Conti - facoltativo)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il compenso ai membri solo se non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.
Art. 25 (Commissioni)
Il Consiglio Direttivo, può istituire Commissioni di controllo, di studio di organizzazione o di approfondimento di determinate tematiche.
Con la deliberazione istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l’ambito d’azione della Commissione e ne determina i componenti.
Nello svolgimento della loro attività le Commissioni sono libere di auto-organizzarsi secondo accordo dei loro componenti, fermo restando l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate.
Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l’Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalla Commissione non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 26 (Patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 27 (Entrate dell’Associazione)
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalla quota ordinaria e straordinaria da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di
manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze, incontri scientifici o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Art. 28 (Destinazione degli avanzi di gestione)
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie .
Art. 29 (Durata del periodo di contribuzione)
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
Art. 30 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi
stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 31 (Bilanci)
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci .
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del conto economico preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’assemblea approva a maggioranza entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e entro il mese di novembre il conto economico preventivo dell’attività dell’associazione.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
L’Associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori autonomi il cui contratto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.
Art. 32 (Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza stabilita dall’art. 21 c.c. In tal caso qualunque sia la causa di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
Art. 33 (Clausola compromissoria)
Tutte le controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
In caso di mancata istituzione del Collegio dei Probiviri, qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di controversia, sarà rimessa a giudizio di un arbitro irritale che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo a lodo arbitrale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.
Art. 34 (Rinvio)
Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme di legge contenute nel Codice Civile, nonché al D.L. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
I soci Fondatori
Christian Manzi
Silvia Parisella
Michele Giattino
Antonio Di Matteo
Luca Tortorolo